Reclami BCC

Reclami, ricorsi e conciliazioni

 

Modalità di inoltro dei reclami

I clienti possono formulare un reclamo in forma scritta inviando il “Modulo Reclami” tramite posta, pec o e-mail ai seguenti recapiti:

Banca di Credito Cooperativo di Leverano

Ufficio Reclami 
Piazza Roma, 1 – 73045 Leverano 
Tel. 0832.925046 – Fax 0832.910266 

 

PEC (Posta Elettronica Certificata
bccleverano@pec.it

 

EMAIL   bccleverano@leverano.bcc.it

 

Il reclamo può essere presentato anche presso la filiale di competenza, che provvederà a trasmetterli all’Ufficio Reclami.

Alla ricezione del reclamo, la Banca provvede a confermarne al cliente la ricezione, stesso mezzo.

 

Modalità di gestione e di risposta ai reclami

La BCC di Leverano pone la massima attenzione ai reclami della nostra clientela, al fine di risolvere, in modo rapido ed efficiente, eventuali motivi di insoddisfazione e per migliorare costantemente la qualità dei servizi. In merito ai dati quantitativi dei reclami ricevuti, pubblichiamo annualmente un rendiconto sull’attività di gestione dei reclami consultabile nella pagina TRASPARENZA sezione RECLAMI.

La Banca provvede a rispondere ai reclami non appena terminati i necessari accertamenti e comunque entro i seguenti termini:

  • 60 giorni (reclamo inerente prodotti e servizi bancari e finanziari),

  • 60 giorni (reclamo inerente servizi di investimento),

  • 45 giorni (reclamo inerente servizi assicurativi),

  • 15 giorni (reclamo inerente servizi di pagamento). In quest’ultimo caso, in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro i 15 giorni lavorativi, invia una prima risposta indicando le ragioni del differimento della risposta definitiva al reclamo e specificando il termine entro il quale fornirà la risposta definitiva. In ogni caso il termine per il riscontro definitivo non supera i 35 giorni lavorativi.


 

Il cliente che non dovesse ritenersi soddisfatto della risposta al suo reclamo, ha diritto di ricorrere a qualunque forma di risoluzione giudiziale o stragiudiziale della controversia.

 

  1. Controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari

    • all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): i) se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell' 1.1.2009; ii) nel limite di 200.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro; iii) senza limiti di importo, in tutti gli altri casi.
    Per sapere come rivolgersi all'Arbitro 
    www.arbitrobancariofinanziario.it
    • 
    al Conciliatore Bancario-Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR.
    Per maggiori informazioni si può consultare il sito 
    www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento;

    • ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
    L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile su 
    www.giustizia.it
     

  2. Controversie inerenti servizi e attività d’investimento

    • all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.Lgs. n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013).
    Per maggiori informazioni si può consultare il sito 
    www.acf.consob.it

    • ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
    L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul 
    www.giustizia.it

     

  3. Controversie inerenti l’intermediazione assicurativa

     Alle COMPAGNIE ASSICURATIVE - per quanto concerne la gestione del rapporto contrattuale, l’effettività della prestazione, la quantificazione ed erogazione delle somme dovute.
    Per maggiori informazioni si possono consultare i siti delle Compagnie Assicurative di prodotto.

    • all’ Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) per l’attività di distribuzione assicurativa svolta direttamente dalla Banca. Le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it

    • ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
    L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito 
    www.giustizia.it

 

 

Per saperne di più:

Guida Arbitro Bancario Finanziario
Guida Arbitro per le Controversie Finanziarie
Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario
Informativa su Regolamento Arbitro per le Controversie Finanziarie
Il rendiconto sull'attività di gestione dei reclami è consultabile nella pagina TRASPARENZA sezione RECLAMI

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