Provvedimenti Governativi a favore di Famiglie e Imprese

PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI A FAVORE DI FAMIGLIE E IMPRESE EMERGENZA CORONAVIRUS

Per sostenere le famiglie e le imprese clienti della BCC di Leverano mettiamo a diposizione una guida sintetica dove trovare informazioni utili per far fronte all’emergenza coronavirus, conoscere l’operatività della Banca e fare il punto sulle misure previste dai decreti “Cura Italia” (DL 18/2020 del 17/03/2020) e “Liquidità” (DL 23/2020 del 08/04/2020) per i cittadini e le imprese.

Decreti e altri provvedimenti

Il Governo, con i decreti “Cura Italia” e “Liquidità” ha stabilito nuove misure per potenziare il Servizio sanitario nazionale e assicurare sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tali disposizioni hanno l’obiettivo di ridurre gli impatti economici causati dalla rapida diffusione del coronavirus e garantire al tempo stesso la continuità delle attività produttive nel nostro Paese.

Se hai un mutuo, se sei il titolare di un finanziamento o sei proprietario di un’attività, rivolgiti a noi per sapere come usufruire delle misure previste dai decreti e dai successivi provvedimenti.

 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Sospensione rate mutuo prima casa

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini") è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. Il Fondo provvederà al pagamento del 50% degli interessi maturati durante la sospensione.

I recenti decreti emanati per l’emergenza Covid-19 hanno ampliato questa misura estendendone l’applicazione ad altri soggetti e al ricorrere di altre casistiche.

Lavoratori con RESTRIZIONI DELL'ATTIVITÀ

I lavoratori che subiscano una sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni possono richiedere la sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa.

Chi rientra in questi criteri può beneficiare della moratoria per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi, nel corso dell'esecuzione del contratto.

Lavoratori AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI

Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020), i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino un calo del fatturato superiore al 33% a causa della riduzione o dell’interruzione dell’attività per l’emergenza coronavirus possono accedere al “Fondo Gasparrini” e richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo fino a 18 mesi.

Sarà possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché abbiamo regolarmente pagato le rate degli ultimi 3 mesi. Non è necessario presentare l’ISEE.

Sempre per nove mesi, l’accesso ai benefici del Fondo Gasparrini è ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.”

 

Anticipazione Sociale Cassa Integrazione

Le Banche che aderiscono alla Convenzione stipulata tra ABI e Parti Sociali possono anticipare i trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga ai lavoratori aventi diritto identificati dal DL “Cura Italia” (artt. dal 19 al 22 del DL n. 18/2020) e successivi.

Come disposto dal Governo, possono beneficiarne:

  • lavoratori, compresi soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca;
  • dipendenti sospesi dal lavoro sia a zero ore sia non a zero ore, il cui datore di lavoro abbia fatto domanda di pagamento diretto all’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga;
  • Dipendenti appartenenti alla categoria artigiani: il cui datore di lavoro abbia fatto domanda di pagamento diretto tramite FSBA.

L’anticipazione consiste nell’apertura di credito in conto corrente per un importo forfettario fino a un massimo di 1.400 euro (parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore, da ridursi proporzionalmente in caso di durata inferiore o di rapporto part time).

Si può richiedere per una durata massima di 7 mesi e termina nel momento in cui l’INPS/FSBA effettua il versamento del trattamento di integrazione salariale a copertura di quanto anticipato dalla banca.

A integrazione, il Decreto Liquidità ha previsto:

  • l’estensione della cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario “Cura Italia” anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020;
  • l’esenzione dell’imposta di bollo per i procedimenti di cassa integrazione in deroga.

Si informa che la BCC di Leverano ha aderito al protocollo di intesa “Anticipo Cassa Integrazione Cigo Cigs Cigd” firmato tra Regione Puglia-ANCI-Parti Sociali Regionali-Istituti bancari

Scarica il pdf

 

Strumenti utili e approfondimenti

Modulistica sospensione mutui prima casa
Domanda di accesso al fondo mutui prima casa 

       Modulistica CIG per lavoratori e datori di lavoro:
Modulistica ed elenco documenti per CIG ordinaria
 Modulistica ed elenco documenti per CIG in deroga
Modulistica ed elenco documenti CIG straordinaria
 Modulistica ed elenco documenti per FSBA

FAQ

Leggi le risposte alle domande più frequenti sul sito del MEF.

Risposte alle domande più frequenti (aggiornate al 27 aprile 2020). Scarica il PDF

Per approfondire

Leggi le FAQ CIG sul sito del Ministero del Lavoro

 

SUPPORTO ALLE IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI

I lavoratori autonomi e i professionisti, oltre alle misure di supporto alla loro attività lavorativa, possono chiedere anche la sospensione del mutuo prima casa nell’ambito del “Fondo Gasparrini” se ne hanno i requisiti. Maggiori dettagli nella sezione Sostegno a famiglie.

 

Anticipazione Sociale Cassa Integrazione

Le Banche che aderiscono alla Convenzione stipulata tra ABI e Parti Sociali possono anticipare i trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga ai lavoratori aventi diritto identificati dal DL “Cura Italia” (artt. dal 19 al 22 del DL n. 18/2020) e successivi.

Come disposto dal Governo, possono beneficiarne:

  • lavoratori, compresi soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca;
  • dipendenti sospesi dal lavoro sia a zero ore sia non a zero ore, il cui datore di lavoro abbia fatto domanda di pagamento diretto all’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga;
  • Dipendenti appartenenti alla categoria artigiani: il cui datore di lavoro abbia fatto domanda di pagamento diretto tramite FSBA.

L’anticipazione consiste nell’apertura di credito in conto corrente per un importo forfettario fino a un massimo di 1.400 euro (parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore, da ridursi proporzionalmente in caso di durata inferiore o di rapporto part time).

Si può richiedere per una durata massima di 7 mesi e termina nel momento in cui l’INPS/FSBA effettua il versamento del trattamento di integrazione salariale a copertura di quanto anticipato dalla banca.

A integrazione, il Decreto Liquidità ha previsto:

  • l’estensione della cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario “Cura Italia” anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020;
  • l’esenzione dell’imposta di bollo per i procedimenti di cassa integrazione in deroga.

Si informa che la BCC di Leverano ha aderito al protocollo di intesa “Anticipo Cassa Integrazione Cigo Cigs Cigd” firmato tra Regione Puglia-ANCI-Parti Sociali Regionali-Istituti bancari

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Per i moduli si rimanda alla sezione SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Fondo centrale di garanzia per le PMI

Il Decreto Legge 23/2020 (cd. “Decreto Liquidità”), recante ulteriori interventi di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha aumentato le opportunità di utilizzo delle garanzie concesse dallo Stato attraverso il Fondo di Garanzia ed ha introdotto nuove misure per sostenere la continuità aziendale favorendo l’accesso al credito di imprese, lavoratori autonomi e professionisti. L’art. 13 del DL 23/2020, in particolare, ha abrogato e sostituito l’art. 49 del Decreto Legge 18/2020 (cd. Cura Italia) in relazione agli interventi del Fondo di Centrale di garanzia.

La BCC di Leverano, in base alle caratteristiche ed esigenze finanziarie della propria clientela, sia di liquidità sia per finanziare investimenti, ed in relazione alle misure introdotte dall’art. 13, comma 1 lett. m) del DL 23/2020, concede un finanziamento a cui associare la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia:

Finanziamento fino a 25.000 euro per PMI e persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni con garanzia del 100% del Fondo Centrale per le PMI

Scarica avviso

La Banca si riserva la valutazione del merito creditizio e dei requisiti necessari alla concessione dei finanziamenti.

Modulistica Finanziamento fino a € 25 mila art. 13 comma 1 lett. m) DL Liquidità

vedi il foglio informativo

scarica l’Allegato 4-bis Modulo per la richiesta di garanzia

scarica il modulo di richiesta finanziamento alla BCC

scarica il modello di autocertificazione liquidità

 

Garanzia Sace

Per tutte le imprese, anche di grandi dimensioni, le PMI, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che abbiano già completamente esaurito la loro quota di accesso al Fondo di garanzia per le PMI, il Decreto “Liquidità”, al fine di agevolare l’accesso al credito, ha previsto la concessione di una garanzia da parte di SACE sui finanziamenti bancari.  

Condizioni di applicazione della garanzia SACE fino al 31 dicembre 2020:

  • finanziamento in qualsiasi forma di durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;

  • impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate dopo il 29 febbraio 2020;

  • importo massimo del finanziamento non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo in Italia dell'impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa in Italia relativi al 2019;

  • impegno dell’impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. 

  • finalità del finanziamento di sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali in Italia.

Copertura della garanzia:

  • pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;

  • pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);

  • pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).



La concessione del credito sarà sempre subordinata alla valutazione della situazione del cliente da parte della banca.  

Per approfondire

Cos’è “Garanzia Italia” di SACE

manuale operativo SACE 



 

 

 

 

Sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese

Presentando l’autocertificazione che attesta la carenza di liquidità a causa dell’emergenza, le microimprese e le piccole e medie imprese (compresi i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita IVA) possono beneficiare delle seguenti agevolazioni.

Linee di credito accordate a revoca e finanziamenti accordati su anticipi di crediti.

Le microimprese e le piccole e medie imprese possono chiedere che i contratti di credito a revoca in essere non siano revocati fino al 30 settembre 2020.

Fino a quella data, non saranno revocati:

  • aperture di credito;
  • anticipi fatture;
  • anticipazioni al salvo buon fine;
  • gli sconti di portafoglio commerciale;
  • anticipazioni all’esportazione (anticipi export);
  • ogni tipologia di finanziamento che prevede l’anticipazione da parte della banca dei crediti vantati dal cliente nei confronti di terzi.

Finanziamenti non rateali.

Le microimprese e le piccole e medie imprese possono chiedere che la scadenza dei contratti a termine con scadenza anteriore al 30 settembre sia prorogata fino al 30 settembre 2020. Sono quindi prorogati a quella data:

  • finanziamenti “bullet”;
  • finanziamenti all’import;
  • finanziamenti senza vincolo di destinazione;
  • ogni altro finanziamento non a rientri rateale.

Mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale.

Le microimprese e le piccole e medie imprese possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 sia sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato per un periodo pari al periodo di sospensione alle medesime condizioni. Sono quindi sospese le rate di:

  • mutui chirografari e ipotecari;
  • sconti finanziari e agrari;
  • contratti di leasing;
  • ogni altro finanziamento che prevede un piano di rimborso rateale.

Confidi e altre garanzie

Le garanzie accessorie ai finanziamenti, anche prestate da Confidi sono prorogate automaticamente allo stesso modo del finanziamento per i finanziamenti a termine sia a rimborso rateale che non.

Leggi il decreto (art. 56 "Cura Italia") per approfondire tutte le misure

Ulteriori misure per le imprese

Per le imprese che hanno registrato una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza coronavirus ma che non rientrano tra quelle che possono accedere al Fondo di garanzia per le PMI sono allo studio apposite forme di agevolazione con garanzia statale per il tramite della Cassa Depositi e Presiti.

I criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso alla garanzia saranno fissati con un apposito decreto interministeriale.

Leggi il decreto (art. 56 "Cura Italia") per approfondire tutte le misure 

Imprese agricole e della pesca

Fondo centrale di garanzia per le PMI

Le nuove regole e condizioni previste fino al 31 dicembre 2020 per l’accesso al Fondo Centrale di garanzia per le PMI, come modificate dall’art. 13 del Decreto “Liquidità”, si estendono, in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate da ISMEA.

Leggi il decreto (art. 78 del "Cura Italia") per approfondire

Accordo ABI - imprese in ripresa

Per favorire l’accesso agevolato alle linee di credito a breve termine da parte delle imprese impattate dall’emergenza, l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0” (accordo per il credito 2019) è estesa ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020.

Il pacchetto “Imprese in Ripresa 2.0” consente di:

  • sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine (ad esempio mutui);
  • allungare la durata dell’ammortamento dei finanziamenti rateali e prorogare i crediti a breve termine e i crediti agrari di conduzione.

Possono beneficiarne le microimprese e le piccole e medie imprese di tutti i settori operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, che abbiano subito danni a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

La sospensione del pagamento della quota capitale e l’allungamento del piano di ammortamento si applicano a:

  • finanziamenti a medio e lungo termine anche tramite il rilascio di cambiale agraria;
  • operazioni di leasing immobiliare o mobiliare (in questo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing).

Non si applicano a: i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda (ad eccezione delle facilitazioni della specie connesse ex lege in via generale).

Periodo massimo di allungamento del piano di ammortamento e di proroga delle scadenze:

  • può arrivare fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento per i finanziamenti a medio e lungo termine:
  • per il credito a breve termine è pari a massimo 270 giorni;
  • per il credito agrario di conduzione è pari a massimo 120 giorni.

Strumenti utili e approfondimenti

Misure sostegno finanziario (art. 56 Cura Italia)

Richiesta sostegno finanziario per micro, piccole e medie imprese

Richiesta di proroga delle anticipazioni 

Accordo ABI Imprese in Ripresa 2.0

Modulo per accesso alle misure disposte dall’addendum del 6 marzo all’Accordo ABI – imprese in ripresa 2.0 – del 2019

Informativa riepilogativa alla clientela

FAQ

Leggi le risposte alle domande più frequenti sul sito del MEF.

Risposte alle domande più frequenti (aggiornate al 27 aprile 2020). Scarica il PDF

Per approfondire

Sintesi del Decreto Liquidità 

Cos’è il Fondo centrale di garanzia per le PMI

Accordo ABI Imprese in Ripresa 2.0

Testo dell’Addendum all’accordo per il Credito 2019

 

Modulo di autocertificazione

La BCC di Leverano ha previsto ulteriori misure di sostegno a favore di famiglie e imprese

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